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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 154.050. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
154.050.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Termini di deliberazione della TARI)

  1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
  2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.