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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 154.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
154.023.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Misure per far fronte agli adempimenti amministrativi di competenza degli enti locali)

  1. Al fine di assicurare il pieno e veloce svolgimento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il solo anno 2021, gli enti locali con popolazione fino a 70.000 abitanti, possono procedere all'assunzione di personale con contratti a tempo determinato di durata massima complessiva non superiore a 12 mesi, nella misura massima del 5 per cento del personale in servizio come risultante dalla pianta organica, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.