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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 149.024. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
149.024.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Riequilibrio dei contratti in corso)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro l'anno, a partire dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.