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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 149.018. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
149.018.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Incremento delle risorse a sostegno delle politiche abitative)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, viene assegnata una ulteriore dotazione di fondi pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 2023, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fine di agevolare i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  2. Per le medesime finalità, la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:

   «1-quater. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie.».

  4. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 730 milioni di euro per l'anno 2021, 430 milioni di euro per l'anno 2022, 430 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.