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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 143.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
143.015.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Fondo per il regolare funzionamento degli enti in dissesto finanziario e strutturalmente deficitari)

  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2021.
  2. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali di cui al comma 1 per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili.
  3. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto.
  4. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al comma precedente deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 10 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.