Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Art. 137-bis.
(Finanziamento Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali)
1. Al fine di alimentare il Fondo per il contrasto e la prevenzione al maltrattamento degli animali di cui alla circolare del Ministero dell'interno 9 settembre 2020, n. 13651/115(3), le risorse disponibili a valere sul Fondo Unico Giustizia sono incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 1 milione di euro.
Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge.