stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 135.055. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
135.055.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

  1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

   «1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.
   1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
   1-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentramento (indirizzo/coordinate geografiche).
   1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentramento per la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente.
   2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
   3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
   4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.
   5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.».