Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
b) il comma 2 è così sostituito:
«2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel seguente modo:
a) 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
b) 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di università, istituti scientifici riconosciuti, enti di gestione, di aree protette, regioni e province autonome;
c) 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».