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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 133.042. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
133.042.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo per la sicurezza stradale)

  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.».

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.

ident. 133.025.