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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 126.25. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
126.25.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Al fine di rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità e per favorire la mobilità personale delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, mediante l'utilizzo di veicoli elettrici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa agevolata per la fornitura dell'energia elettrica destinata ai veicoli posseduti dalle medesime persone con disabilità, applicabile ai punti di prelievo in ambito privato e pubblico. L'agevolazione tariffaria di cui al precedente periodo è concessa nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro all'anno a decorrere dall'anno 2024.
  01-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 01, all'articolo 1, comma 1036 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
  01-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  01-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  01-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 01 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a decorrere dall'anno 2024, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
  01-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi 01-ter e 01-quater, valutate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente Misure per la promozione della mobilità delle persone con disabilità e per la mobilità sostenibile.

ident. 126.7.