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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 125.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
125.06.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Misure di ristoro per gli aeroporti minori)

  1. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento della pandemia adottate dallo Stato e dalle regioni, agli operatori titolari di concessioni per la gestione di aeroporti con un volume di traffico annuo di passeggeri inferiore ad un milione di unità, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che presentano un piano di investimenti ulteriori per il miglioramento della rete aeroportuale rispetto a quelli previsti dai rispettivi master plan, è riconosciuto un contributo proporzionale all'investimento da realizzarsi nell'infrastruttura aeroportuale.
  2. Il piano di investimenti presentato dagli operatori di cui al comma 1 indica l'ammontare delle risorse previste per gli investimenti, il contributo richiesto, comunque non oltre il 55 per cento dell'intero ammontare, nonché la tempistica di restituzione dello stesso finanziamento.
  3. Il contributo di cui al comma 1 assume la forma delle obbligazioni convertibili cedibili dal gestore al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso di mancata restituzione entro i termini previsti dal piano di cui al comma 2, lo Stato subentra nella proprietà di quote azionarie di valore pari al contributo erogato.
  4. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo e la copertura dei relativi oneri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e i criteri di accesso al Fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.