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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 124.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
124.06.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Disposizioni di salvaguardia e trasporto lagunare)

  1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata la spesa complessiva di 160 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 140 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse così individuate sono destinate, per l'importo di 128 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022 e di 112 milioni di euro per l'anno 2023, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 28 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata a tutti i comuni rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con deliberazione del Comitato stesso.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e in 140 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.