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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
119.029.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere i seguenti:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

    1) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato almeno 10 anni prima alla data del 1° gennaio 2021, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-135

  1.500

    2) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per Km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/Km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui al comma 1 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 324 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   1. euro 40 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

   2. euro 284 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 324 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.

Art. 119-ter.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e autoveicoli speciali di categoria M1)

  1. A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

  0-1,999 ton

  Con rottamazione

  4.000

  2.000

  1.200

  Senza rottamazione

  3.200

  1.200

  800

  2-3,299 ton

  Con rottamazione

  5.600

  2.800

  2.000

  Senza rottamazione

  4.800

  2.000

  1.200

  3,3-3,5 ton

  Con rottamazione

  8.000

  4.400

  3.200

  Senza rottamazione

  6.400

  2.800

  2.000

  2. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli esclusivamente elettrici sono riservati 20 milioni euro nel 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli ibridi o ad alimentazione alternativa sono riservati 20 milioni euro nel 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.

Art. 119-quater.
(Detraibilità green per le autovetture aziendali)

  1. Al fine di allineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di autoveicoli a quello dei principali Paesi europei e valorizzare le motorizzazioni a basso impatto ambientale, in via sperimentale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2021 si applica la seguente disposizione:

   a) la detrazione per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 19-bis.1. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è innalzata all'80 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 21 e 60 grammi per chilometro e al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica da 0 a 20 grammi per chilometro.

  2. La detrazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 85 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.