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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 100.085. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
100.085.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. Anche al fine di sostenere il mercato immobiliare, dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
  2. I compensi comunque denominati pagati da entrambi i contraenti a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliare di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da adibire ad abitazione principale o quale seconda casa, sono detraibili al 100 per cento.
  3. I trasferimenti di proprietà in dipendenza dell'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale o seconda casa, è escluso dal pagamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 500 milioni e: 200 milioni.