Al comma 496, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di una ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. È corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.