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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.10. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/12/2020  [ apri ]
1.10.
approvato

  Al comma 256, apportare le seguenti modificazioni:

   all'alinea, sostituire le parole da: non impegnata fino alla fine dell'alinea medesimo con le seguenti: non necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, comma 2, lettera a), può essere utilizzata dai medesimi confidi anche;

   sopprimere la lettera a);

   alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 257;

  Conseguentemente, al comma 258, secondo periodo, sostituire le parole: può subordinare con la seguente: subordina;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 259.

I Relatori