Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Invalidità civile)
1. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono soppressi.