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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.01. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2020  [ apri ]
44.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titolari di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

   1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato testo unico delle imposte sui redditi.
   2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
   3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
   4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
   5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) 25 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

   6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
   7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
   8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
   9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche.