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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2020  [ apri ]
5.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

   1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, di età inferiore ai quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
   2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.