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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2020  [ apri ]
4.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.