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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.01. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/X/45.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo per la formazione professionalizzante d'impresa)

  1. Affinché il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sia messo in grado di adeguare i percorsi formativi professionalizzanti con le profonde e improvvise trasformazioni che interessano il contesto innovativo d'impresa, con particolare riferimento alle competenze abilitanti di impresa 4.0 e agli obiettivi del «Green New Deal», è istituito, dall'anno 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per la formazione professionalizzante, con la capienza di 20 milioni di euro così ripartito:

   A. 15 milioni di euro per l'aggiornamento delle tecnologie abilitanti dei laboratori delle Fondazioni degli istituti tecnici superiori;

   B. 5 milioni di euro per una adeguata campagna di comunicazione che superi i gap culturali italiani sulla formazione tecnica e professionale.

  2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite: per quanto riguarda il Fondo di cui al punto «A» attraverso un bando destinato alle Fondazioni ITS regolarmente riconosciute e attive con percorsi formativi inerenti le competenze abilitanti sopra richiamate, per quanto riguarda il Fondo di cui al punto «B» attraverso una gara pubblica alla quale saranno chiamati a partecipare i principali player del settore della comunicazione.
  3. L'assegnazione delle risorse segue il criterio di ripartizione tra le Regioni, che prevede che il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono erogate come cofinanziamento dei piani territoriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, alle Regioni in cui sono attive Fondazioni ITS riconosciute e che il restante 30 per cento delle risorse sia erogato alle Fondazioni riconosciute, che in seguito al monitoraggio ministeriale, abbiano conseguito una valutazione positiva sui percorsi del precedente anno formativo.
  4. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.