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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 126.01. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/X/126.01.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

  1. Con le finalità di conseguire:

   a) un ammodernamento della rete distributiva nazionale dei carburanti, oggi contrassegnata da elevati livelli di inefficienza e polverizzazione, nonché dalla presenza di diffuse sacche di illegalità fiscale e contrattuale;

   b) l'allineamento agli obiettivi della transizione energetica previsti dal PNIEC, con rinnovata capacità di attrarre investimenti da parte di soggetti strutturati a garantire lo sviluppo dell'offerta di prodotti energetici per autotrazione a contenuto impatto ambientale (elettrico, GNL, benzine e gasoli evoluti);

   c) l'obiettivo di un efficace contrasto all'illegalità, agendo, oltre che sulla normativa fiscale e la digitalizzazione dei processi di controllo, sulla inibizione delle possibilità di riversamento dei prodotti sul mercato finale;

   d) un controllo preventivo della situazione ambientale dei siti degli impianti di distribuzione e delle operazioni di bonifica dei suoli e dei sottosuoli, viene predisposto dal Ministero dello sviluppo economico un «Piano di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per il triennio 2021-2023», che preveda, secondo criteri da emanarsi con appositi decreti attuativi, l'obiettivo della chiusura e smantellamento in misura pari al 40 per cento degli impianti esistenti alla data del 31.12.2019, degli impianti inefficienti con soglia di erogato insufficiente a giustificare la gestione economica, degli stessi, nonché la chiusura, con conseguente revoca dell'autorizzazione, degli impianti per i quali sussistono comprovate circostanze della violazione delle norme fiscali vigenti in materia di oli minerali.

  2. I punti vendita selezionati per la chiusura sono conferiti da ciascun proprietario ad un Fondo pubblico affinché ne gestisca ed assicuri sia la fase di bonifica ambientale che quella di effettivo e definitivo smantellamento. Previo intervento normativo per adeguarne i compiti, tale struttura viene individuata nel Fondo per la razionalizzazione della rete di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
  3. Ai fini dell'operatività del Fondo di cui al comma 2 e delle finalità ivi previste, nel triennio 2021-2023, fino, alla concorrenza complessiva di 800 milioni di euro nel triennio, è previsto un contributo pro-litro sui volumi di prodotti erogati nel periodo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione, da determinarsi con apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico, e per la parte eccedente l'ammontare del contributo, alla devoluzione di quota parte degli introiti erariali conseguiti con le misure di contrasto all'illegalità fiscale previste dall'applicazione dei successivi articoli 187 e 188.
  4. Con la finalità di consentire la rimozione nella rete di situazioni di irregolarità contrattuale e di abuso di dipendenza economica:

   a) al comma 2, punto 12, dell'art. 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti parole «al fine di contrastare l'elusione dell'obbligo di contrattualistica previsto dalla normativa di settore tutti titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti all'applicazione delle sole tipologie contrattuali già tipizzate negli accordi di cui sopra, mediante l'istituzione di un Documento unico di rispetto della normativa carburanti, attestando: di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti civili e amministrativi ai sensi della vigente normativa; non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; aver dato piena applicazione alle norme speciali di settore (decreto legislativo n. 32 del 1998, legge n. 57 del 2001, legge n. 27 del 2012, legge n. 1034 del 1970, decreto del Presidente della Repubblica 1269/1971, decreto legislativo n. 112 del 1998)»;

   b) al comma 2, punto 12, dell'articolo n. 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «ciascuna delle partì può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali» sono aggiunte le seguenti parole «E raccomandata la definizione tra le partì di tipologie contrattuali aggiuntive, che, consentendo alle imprese finali della distribuzione di determinare il prezzo finale al consumatore, possano garantire al cliente, tramite una vera concorrenza dei prezzi, la scelta più conveniente presso l'intero complesso della rete distributiva, nel rispetto del princìpio dell'assicurazione di condizioni di accesso uniformi al prezzo di beni e servizi. Tutte le tipologie contrattuali devono comunque osservare il criterio della perseguibilità, della sostenibilità economica per le imprese finali di distribuzione.».