stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.3. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/X/12.3.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 1, alla lettera a), al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «gli interventi per lo coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;

    3) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie centralizzati»;

    4) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete per interventi anche su edifici privi di un preesistente sistema di climatizzazione invernale.»;

    5) al comma 1, alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie»;

    6) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica per mancanza dell'impianto di riscaldamento ovvero perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono ricomprendere anche quello di cui alla lettera a) del presente comma, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A»;

    7) al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente», aggiungere le parole: «nonché agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni»;

    8) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    9) al comma 4-ter, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», e dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77.», sono aggiunte le seguenti: «ed a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008»;

    10) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.»;

    11) al comma 9, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «e dagli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari»;

    12) al comma 9, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che almeno il 40 per cento del condominio sia composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale»;

    13) al comma 9, alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»;

    14) al comma 9, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo.»;

    15) al comma 9-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui dal verbale di approvazione risulti la disponibilità piena, di uno o più condomini intervenuti in assemblea, all'accollo della spesa eventuale riferita all'intervento deliberato, è altresì riconosciuta all'assemblea condominiale, con le stesse modalità di cui al periodo precedente, la possibilità di modificare i criteri di ripartizione delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo, anche in deroga alla normativa vigente»;

    16) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'art. 5, dpr 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.»;

    17) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento»;

    18) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale»;

    19) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia».

  2-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di almeno una delle installazioni o di manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva.
  2-quater. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis dopo le parole: «...le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione»; aggiungere: «ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio»;

   b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l'edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.

  2-quinquies. Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:

   «16-quinquies. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento».

  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 23,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1091,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3999,2 milioni di euro per l'anno 2023, 5813,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5542,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5395,93 milioni di euro per l'anno 2026, 3949,1 milioni di euro per l'anno 2027, 330,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo corrispondente a quello sopra quantificato a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  2-septies. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
  2-octies. Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

   1. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
   2. Agli oneri di cui al comma 1 le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, nel limite di 10 milioni di euro, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 209, attribuite dal Ministero dell'interno sulla base delle motivate richieste dei comuni di cui al comma 1».