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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 100.1. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/X/100.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo nel caso in cui il proprietario, locatore, sublocatore, comodatario o altrimenti titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, soddisfi nel corso di un periodo d'imposta almeno uno dei seguenti criteri: (a) concluda fino a 50 contratti di locazione breve in non più di tre unità immobiliari, ovvero (b) non superi la soglia di euro 20.000 in canoni o corrispettivi generati. Al superamento di una delle due soglie da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.