Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Sostegno ai progetti di sviluppo nel campo dell'innovazione finanziaria promossi dalle Associazioni di categoria del commercio, turismo e servizi)
1. All'articolo 24 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità ivi indicate, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società di partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi.».