Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo delle acque termali)
1. All'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» aggiungere le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».