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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 120.2. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/IX/120.2.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'anno 2020»sono sostituite dalle le seguenti «ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

   0b) al comma 2, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

   0c) al comma 3:

    1) alla lettera a), le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

    2) alla lettera b), le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

    3) alla lettera c), le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

    4) alla lettera c-bis), le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

   0d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 15 milioni, per l'anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021 rispetto al 2019.»;

   0e) al comma 7:

    1) all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni per l'anno 2021»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «6 milioni» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021»;

    3) alla lettera b), dopo le parole: «24 milioni» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2020 e 15 milioni per l'anno 2021».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c) dopo il comma 10-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «10-sexies. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, per l'anno 2021, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 si fa fronte con il fondo di cui all'art. 209 della presente legge.