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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 155.01. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/IX/155.01.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Tariffe di accesso alle zone a traffico limitato)

  1. All'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso esentati dal pagamento delle somme di cui al precedente periodo gli autobus in servizio di trasporto di linea, in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati.».
  2. Per l'anno 2021 è sospesa l'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, istituite dai Comuni per l'accesso, la circolazione e la sosta o fermata nelle zone a traffico limitato degli autobus in servizio di noleggio con conducente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con direttiva della Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture dei trasporti sono definiti, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione rispetto alle altre modalità di trasporto, tenuto conto dell'impatto ambientale e di traffico prodotto in rapporto ai passeggeri trasportati, i criteri direttivi e i limiti comuni, anche quantitativi, di applicazione delle tariffe di cui al periodo precedente agli autobus in servizio di noleggio con conducente.
  3. Per il ristoro dei Comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dalla competenza 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite con le seguenti parole: con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sono sostituite con le seguenti parole: con una dotazione di 7.980 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.