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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 152.1. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/IX/152.1. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 152, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine le parole: «, a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici».
  3. Le risorse stanziate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.

2790-bis/IX/152.1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 152, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e sono aggiunte, in fine le parole: «, a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici».
  3. Le risorse stanziate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.