stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 128.02. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/IX/128.02.

  Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

  1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti nell'anno 2020 come da conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
  2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.
  3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo. Il criterio di ripartizione garantirà equa allocazione delle risorse agli aeroporti sotto il milione di passeggeri.
  4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

   a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

   b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

  5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2021.