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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.1. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/IX/119.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  2-ter. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
  2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.
  2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma 2-bis non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.
  2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
  2-octies. Agli oneri di cui al precedente comma 2-bis si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.