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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.02. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2020  [ apri ]
2790-bis/VI/9.02.
approvato

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale delle Società di investimento semplice)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) comma 1, capoverso numero 1), le parole «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti «50 milioni»;

   b) al comma 1-quater, le parole «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti «50 milioni»

  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.