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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.01. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2020  [ apri ]
2790-bis/VI/9.01.
approvato

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2021. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 16 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.