Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:
Art. 145-bis.
(Rimessione in termini per gli obblighi di registrazione degli interventi degli enti locali)
1. Gli interventi degli enti locali che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le agevolazioni obbligatorie disposte per legge a norma dell'articolo 177 del medesimo provvedimento e dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, possono essere registrati – qualora rientranti nella disciplina degli aiuti di Stato – nel Registro nazionale aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nonché per gli interventi nei settori agricoltura e pesca nei registri SIAN–Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA–Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e identificati, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA–CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati, entro il 31 dicembre 2021.
2. Sono fatti salvi gli interventi già effettuati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.