Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale delle forze armate impiegato nell'Operazione Strade Sicure per un periodo minimo di 60 giorni nello svolgimento dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è erogata un'indennità aggiuntiva pari a 1.000 euro per ogni 180 giorni di servizio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del seguente comma, pari a 15,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 68.