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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 167.03. in IV Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/IV/167.03.

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167 bis.
(Modifica all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Indennità di trasferimento)

  All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, è così modificato: le parole «per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi» sono sostituite da «per un periodo di ventiquattro mesi»,

   b) il comma 3, è così modificato: le parole «del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi» sono sostituite da: «del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi».

   c) è aggiunto, in fondo all'articolo 1, il comma quattro così formulato:

  «In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione del seguente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 68.