Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
«Articolo 26-bis.
1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da orientamento sessuale o identità di genere della vittima per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis. — 1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da omotransfobia per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209».