Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del 20 per cento delle somme oggetto di confisca per il medesimo titolo nell'annualità precedente a valere sul Fondo unico della giustizia.