Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori e coadiutore dei beni confiscati o sequestrati). 1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
“1. L'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi del comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, sono civilmente responsabili per il danno ingiusto cagionato per dolo o colpa nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca”.».