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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.4. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
20.4.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del trenta per cento al Ministero, dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del trenta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e nella misura del trenta per cento alla regione ove ha sede la persona fisica o giuridica che subisce la confisca con vincolo di destinazione a sostegno di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata».