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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.989. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.989.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere già riconosciute ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetti automaticamente l'adeguamento dell'assegno vitalizio all'importo previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari a 500 euro.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

ex 69.04.