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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.975. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.975.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Destinazione del reddito di cittadinanza alle imprese)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 6:
    «1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Allo scadere dei diciotto mesi, ove il beneficiario non avesse trovato un nuovo lavoro, il Rdc non può essere rinnovato. Per ogni scadenza dei diciotto mesi di cui al precedente periodo è riconosciuto, per un massimo di diciotto mesi, un esonero contributivo pari all'ammontare della somma del Rdc scaduta alle imprese che assumono nuovi dipendenti.”;
    2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La Pensione di cittadinanza può essere rinnovata.”»;
   b) all'articolo 4, comma 8:
    «1) alla lettera b), n. 5, è soppresso il secondo periodo;
    2) la lettera c) è soppressa;
    3) alla lettera d-bis), sono soppresse le seguenti parole: “non operano le previsioni di cui alla lettera c) e,”»;
   c) alla lettera e) all'articolo 7, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile».
   d) all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.».

ex 68.015.