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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.974. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.974.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n. 26 e garantire la continuità della presa in carico da parte del Servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1o gennaio 2021 gli enti locali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse individuate dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le procedure di cui al primo periodo possono essere attuate nel triennio 2021-2023. Ai fini del requisito dell'anzianità, rileva il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2021.

ex 68.25.