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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.966. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.966.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Pensionati di guerra)

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in euro 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

ex 67.044.