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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.961. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.961.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di invalidità)

  1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
  «4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, anche parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.».

  2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;
   c) il comma 2 è abrogato.

  3. I commi 5 e 6 dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono abrogati.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020;
   b) quanto a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 67.023.