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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.960. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.960.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di invalidità)

  1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1.».

  2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal comma 1, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 67.024.