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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.959. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.959.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti)

  1. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore ai 150 euro effettuate nell'anno 2020.». Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure in materia di donazioni».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

ex 67.041.