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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.952. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.952.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:
    «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità;».

ex 67.030.