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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.948. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.948.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole: «giugno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di ulteriori complessive sei giornate usufruibili sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, sino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 67.025.