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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.929. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.929.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni per la tutela della famiglia e la promozione della natalità)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, destinato a finanziare la realizzazione, da parte delle regioni, di un programma di interventi straordinari per il rafforzamento e la valorizzazione della rete dei consultori familiari e dei centri per la famiglia e l'adozione di misure per il sostegno alla natalità e alla maternità.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità e della famiglia, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) il rapporto tra la popolazione residente in ciascuna regione ed il numero di consultori familiari operanti nel relativo territorio e la correlata distanza di ciascuna regione dall'obiettivo di un consultorio ogni 20.000 abitanti di cui alla legge 31 gennaio 1996, n. 34;
   b) il tasso di natalità in ciascuna regione risultante dai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione;
   c) il numero di interruzioni di gravidanza in rapporto al numero di donne in età fertile di ciascuna regione risultante dai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.

  3. Ciascuna regione, con deliberazione della giunta o con apposita legge regionale, definisce i criteri per l'attuazione del programma e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 sulla base delle seguenti finalità:
   a) ampliamento, riqualificazione e valorizzazione della rete dei consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e dei Centri per le famiglie e adozione di interventi di supporto agli enti del Terzo settore impegnati in attività di interesse generale afferenti il sostegno alla genitorialità, al fine in particolare di favorire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), e dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della citata legge 22 maggio 1978, n. 194;
   b) finanziamento di interventi di competenza regionale e degli enti locali volti all'adozione di provvidenze e misure di sostegno economico destinate alle puerpere in condizioni di vulnerabilità socio-economica, diretti a supportare sia la fase di gestazione che la prima infanzia dei nascituri;
   c) realizzazione di campagne informative, anche mediante strumenti telematici, per la sensibilizzazione sui temi della tutela della vita umana dal suo inizio, con particolare riferimento alla diffusione delle informazioni concernenti la facoltà, riconosciuta alla madre ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 39, di non essere nominata nella dichiarazione di nascita.

  4. Ad esito del riparto del Fondo di cui al comma 1 le relative risorse sono trasferite alle regioni a seguito di loro specifica richiesta nella quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le Autonomie locali, corredate da un cronoprogramma con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 200 milioni.

ex 65.013.